Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Criteri di aggiudicazione

Dovendo procedere alla fornitura (di importo sotto soglia) con il metodo del prezzo più basso di un bene ben definito, ( ad esempio un'auto di cui sono note la marca, optional ecc.) si chiede un parere circa l'applicazione dell'art.86, comma 1, del D.Lgs. n.163/06 per l'individuazione della soglia di anomalia. Infatti, pur non prevedendo l'esclusione automatica delle offerte superiori alla soglia di anomalia, sarebbero comunque escluse il dieci per cento delle offerte con maggior ribasso. In pratica l'ente aggiudicatario, aggiudicherebbe la fornitura di un bene, che comunque è ben definito, non a chi ha offerto il prezzo più basso.

Con la presente, si vuole chiedere quale riferimento normativo e/o criterio adottare, nel qual caso di gara pubblica per aggiudicazione della realizzazione di un'opera, si riscontri la presente situazione: - n. 2 offerte economiche uguali, di cui per arrotondamento al 10% un'offerta dovrebbe rientrare nel taglio delle ali, e l'altra offerta con la medesima percentuale rientra nel calcolo della media artmetica? Opero con sorteggio quale delle due offerte deve essere eliminata? Oppure le elimino entrambe? Il dubbio emerge in quanto in entrambi i casi sfalserei la media e quindi il calcolo dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In attesa di un riscontro alla presente, si ringrazia per la collaborazione.

Soglia di anomalia offerte per aggiudicazione appalti

Criteri di aggiudicazione
QUESITO del 22/10/2008

L'art.122 co.9 del d.lgs.vo 163 III Decreto correttivo vuol significare che nel caso di un numero pari o superiore a 10 offerte l'aggiudicazione è a favore del prezzo più basso in assoluto (senza calcolo anomalia) con facoltà di valutazione della congruità dell'offerta?

In riferimento alla composizione di una commissione aggiudicatrice di una gara con il criterio del prezzo più basso, si chiede se sono applicabili per analogia le stesse regole fissate per la composizione delle commissioni giudicatrici nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.84 D.lgs.163/06).Distinti saluti.

Oggetto: gara d'appalto per affidamento lavori (importo € 1.040.000 circa)a procedura aperta artt.54, 55 e 122 D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.163/2006 s.m.i. Il Presidente delle Commissione di gara deve essere necessariamente il R.U.P.? In caso di risposta negativa, il R.U.P. può fare parte della Commissione oppure no?

Criteri di aggiudicazione
QUESITO del 01/10/2008

Con riferimento all'appalto del sevizio di pulizia si chiede se sia possibile l'aggiudicazione secondo il prezzo più basso e quanto sia vincolante Dpcm 117/1999.

Si devono affidare dei lavori per un importo pari a Euro 2.040.000 mediante procedura aperta e pubblicazione di bando di gara con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Si chiedono chiarimenti sull'applicazione dell'art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 recentemente modificato con Decreto 152/2008. Si chiede infatti se la Stazione Appaltante può ancora ricorrere all'ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE dichiarandolo nel bando di gara(anche se l'importo dei lavori è superiore a 1.000.000 di Euro) oppure è OBBLIGATORIO ricorrere a quanto previsto dall'art. 86 con valutazione della congruità delle offerte presentate ed eventuale richiesta di giustificazioni alle offerte anormalmente basse? Si applica comunque il taglio delle ali ovvero all'esclusione del 10% delle offerte di maggiore e minore ribasso?

Dovendo procedere ad una gara di servizi da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, si chiede comebisogna comportarsi relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dall'art.42 del D.Lgs. n.163/06? In pratica nel bando di gara quali dovranno essere i requisiti minimi da richiedere ai partecipanti? essendo la gara con il criterio del prezzo più basso, si può anche omettere la richiesta di tali requisiti ?

Criteri di aggiudicazione
QUESITO del 12/02/2009

In caso di lavori di importo superiore ad euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria il criterio di aggiudicazione è il massimo ribasso con la verifica dei giustificative di offerte anomale. E' obbligatorio procedere con offerta mediante prezzi unitari? E' possibile per un appalto a corpo aggiudicare mediante massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara?

In una procedura di gara per l'affidamento di un servizio (criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa), la Commissione Giudicatrice, nominata ex art.84 del D.Lgs. n.163/06, può essere adibita esclusivamente alla VALUTAZIONE dell’offerta tecnica e conseguente attribuzione del punteggio qualità, lasciando al Presidente del seggio di gara, in qualità di RUP, l'espletamento delle altre operazioni di gara (apertura ed esame della documentaz. amm.va ed apertura delle offerte economiche entrambe in seduta pubblica)?

Con la presente sono a chiederVi cortesemente Vs. conferma in merito alla fattibilità di una gara di lavori pubblici sotto soglia comunitaria mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

Procedura aperta di rilievo comunitario (sopra soglia), indetta dall'A.S.L. , avente ad oggetto l'affidamento di un servizio, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs. n.163/06). Nell'ipotesi in cui, al termine delle operazioni di gara, due o più concorrenti raggiungono identico punteggio (=prezzo+qualità) si può procedere ad aggiudicazione secondo le procedure previste dall'art.77 R.D. n.827/1924 ? [a)invito a migliorare, nella seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, contestualmente l'offerta; oppure b) ove nessuno dei concorrenti interessati è presente o se i presenti si rifiutano di effettuare offerta migliorativa, si procede mediante sorteggio]

Si chiede se nell'ipotesi di partecipazione ad una gara in RTI, il punteggio previsto nel bando di gara (a titolo esemplificativo per patrimonio netto della società o per ore di formazione del personale dipendente) debba essere attribuito considerando complessivamente la compagine delle società raggruppate (sommando i dati relativi a ciascuna di esse) o considerando nell'attribuzione dei punteggi la percentuale di partecipazione al raggruppamento e quindi di realizzazione dell'appalto.

D9. Quali sono i criteri di selezione delle offerte?

In un appalto di lavori ovvero di servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, fino a quale importo si può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale ?

Questo Ente ha attivato procedura (ex art 125 D. Lgs 163/2006 -cottimo fiduciario) per l’individuazione (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), dell’operatore al quale affidare il servizio “chiavi in mano” di gestione eventi (fornitura sale convengo, catering/piccolo ristoro, prenotazione viaggi, ecc) A seguito delle attività verifica svolte dalla commissione aggiudicatrice è stato stabilito di non procedere all’aggiudicazione della gara in quanto l’unica offerta valida è risultata eccessivamente onerosa (facoltà prevista nella lettera invito inviata agli operatori economici inviati, nella sezione “Procedura di aggiudicazione”) Si è proceduto all’indizione di una nuova gara – con mantenimento delle medesime condizioni e modalità di partecipazione – alla quale sono stati invitati sia gli operatori economici che hanno partecipato alla precedente procedura sia ulteriori soggetti. Rilevanti motivazioni di interesse pubblico, derivanti dalla eccessiva onerosità dell’offerta presentata dalla società che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto hanno convinto questo Ente a non aggiudicare. Questa Amministrazione, ha ritenuto la eccessiva onerosità dell’offerta dell’operatore che ha ottenuto il maggiore punteggio complessivo, quale “grave e rilevante motivazione ”ostativa all’aggiudicazione della gara di cui in oggetto. Si intende acquisire parere giuridico in ordine alla possibilità di procedere, in occasione della nuova gara che verrà indetta ad una “rimodulazione” dei parametri di valutazione e dei relativi punteggi, al fine di rendere le offerte maggiormente coerenti alle effettive esigenze tecnico/economico di questa Agenzia, anche a seguito dei recenti provvedimenti normativi adottati per la razionalizzazione e il contenimento della spesa

Con la presente si richiede se può procedersi con il criterio del prezzo più basso, in applicazione dell'art. 95 c.4 lett. c) primo periodo d.lgs. 50/16 s.m.i, e quindi senza ulteriori oneri motivazionali, nel caso di procedura divisa in lotti, nella quale ciascun lotto è di importo inferiore a euro 40.000 (e la sommatoria dei lotti rimane sotto soglia, consentendo di procedere ex art. 36 c.2 lett. b) D.lgs. 50/16. L'interpretazione, per converso, di quanto previsto dall'art. 35 c. 9) lett. b) consente di procedere con il criterio del minor prezzo in tali fattispecie?

Con la presente si richiede se è corretto e obbligatorio indicare e applicare quanto segue in tutte le procedure di gara in oggetto, nel qual caso si applichi, ove consentito, il criterio del massimo ribasso: L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10: Il calcolo di cui all'art.97 comma 2 del codice, è effettuato, ai sensi del comma 3 bis, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a 5; In questo caso si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 ultimo periodo)

In una procedura telematica sotto soglia UE, con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sono stati previsti, nell’ambito dell’offerta tecnica, elementi di valutazione qualitativi e quantitativi.
I primi da fornire attraverso una Relazione, ed i secondi con un modello di offerta “altri elementi di valutazione tecnica” predisposto dalla stazione appaltante.
La lex specialis prevedeva modalità di attribuzione del punteggio distinte per gli elementi qualitativi e quantitativi, rispettivamente, di tipo discrezionale e di tipo “on/off”.
Nel disciplinare di gara veniva, altresì, specificato che il citato “modello altri elementi di valutazione tecnica”, alla stregua dell’offerta economica, doveva essere inserito in una sezione distinta dall’offerta tecnica: elementi, per il carattere automatico di assegnazione del punteggio, da scrutinare in seduta pubblica. Ancora: veniva specificato che “L’offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero fare riferimento ad elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente”. E che “a pena di esclusione” il concorrente deve caricare a sistema in un’apposita sezione altri elementi (…) il modello MOT- Altri elementi di Valutazione.
Ciò premesso, nella fase di apertura delle “RELAZIONI TECNICHE” (ELEMENTI QUALITATIVI), un concorrente ha accluso anche il modello Altri Elementi di valutazione.
Si domanda se:
1) Può essere ammesso al prosieguo della procedura;
2) Non acclude tale modulo anche nella “sezione altri elementi tecnici” debba essere escluso o può prendersi per buono quello che ha allegato altrove.
3) Entro quanto tempo va pubblicato il verbale di gara.

Buongiorno,
alla luce della modifica in oggetto che abroga il tetto massimo per il punteggio economico del 30 per cento siamo cortesemente a chiederVi se la stazione appaltante sia legittimata a esperire ad esempio un affidamento per il servizio di tesoreria mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo un:
punteggio offerta tecnica = 30
punteggio offerta economica = 70

In un commento del Sole 24 ore si legge che il tetto per l'offerta economica è a seguito Decreto 32/2019 del 50
Si chiede Vs. gentile parere in merito.
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli

Una RdO MePA aperta (delibera a contrarre del 16/03/2020) per il servizio di ritiro e recapito della corrispondenza (CPV: 64110000-0 Servizi postali), da affidarsi ai sensi dell’articolo 36, comma 2), lettera b), del d.lgs. 50/2016, può essere aggiudicata con il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 50/2016?

Qualora si debba approntare una gara col criterio dell'OEPV, è corretto impostare la parte tecnica dell'offerta solamente tramite una scala di servizi aggiuntivi, alla quale vengono attribuiti dei punteggi progressivi? Oppure tale sola opzione ricondurrebbe ad un mero calcolo matematico non essendo quindi corretta? In tal caso, occorre obbligatoriamente contemplare anche dei parametri discrezionali con attribuzione dei punteggi a carico della commissione, basati ad esempio sull'analisi individuale, da parte di ciascun commissario, di una relazione tecnica contenente le proposte del concorrente per migliorare e/o ottimizzare il servizio? Qualora nella gestione dell'OEPV quest'ultima ipotesi fosse obbligatoria da effettuare , non vi sarebbe un eccessivo margine di discrezionalità eventualmente contestabile e ad alto rischio di possibile contenzioso?

Con la presente si richiede quale sia l'interpretazione corretta da dare al disposto dell'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla luce di quanto introdotto con il D.L.76/2020, recante disciplina sostitutiva al Codice dei Contratti.
In particolare l'art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dispone che "Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);".
Il D.L. 76/2020 all'art. 1 c. 2, tuttavia, prevede l'affidamento diretto per appalti di servizi, forniture e lavori fino all'importo di € 150.000,00 anche senza previa consultazione di più operatori, dettando quindi una disciplina sostitutiva agli affidamenti enunciati all'art. 36 c. 2 del Codice dei contratti fino al 31.07.2021. Lo stesso Decreto Legge al successivo comma 3 del richiamato articolo dispone che detti affidamenti "semplificati" possono essere aggiudicati, a scelta della stazione appaltante, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Dovendo procedere all'affidamento del servizio di refezione scolastica entro l'importo di € 150.000,00 e quindi applicando
quanto disposto all'art. 1 c. 2 del D.L. 76/2020 e, alla luce dei principi enunciati dalle Linee guida n. 4 ANAC, volendo questo ente procedere mediante affidamento diretto ma tramite procedura concorrenziale con la consultazione di più operatori, si chiede se il vincolo alla scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa imposto dall'art. 95 c. 3 del Codice è da intendersi sempre valido o se derogabile alla luce delle novità normative introdotte dal D.L. 76/2020.

Una stazione appaltante deve appaltare lavori per un importo a base d’asta pari ad euro 665.000,00. Le categorie oggetto di appalto sono la OG2 (prevalente) per un importo pari ad € 208.881,50 e la OS21 (scorporabile) per un importo pari ad € 187.743,00. Gli oneri della sicurezza ammontano ad € 268.375,50. Considerato che l’art. 148, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti nel settore dei beni culturali, in deroga al disposto di cui all'art. 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00, al fine di determinare in maniera corretta il criterio di aggiudicazione da applicare al caso concreto si chiede di sapere se:
a) con il termine lavori si faccia riferimento al solo importo dei lavori appartenenti alle categorie rientranti nell’alveo dei beni culturali (e quindi nel caso di specie possa applicarsi il criterio del prezzo più basso) o se il termine lavori debba considerarsi riferito all’appalto nel suo complesso (con la conseguenza che nel caso di specie dovrebbe applicarsi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
b) se considerato che il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) ha abrogato l’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 lett. c) relativo alla possibilità di affidare con il criterio del prezzo più basso i lavori di importo inferiore ad 1 milione ed ha aggiunto all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 il comma 9-bis il quale ha prescritto che “fatto salvo quanto stabilito dall’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” si possa applicare il principio lex posterior derogat lex priori considerando quindi implicitamente abrogata l’art. 148, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (e conseguenzialmente potendo applicare il criterio del prezzo più basso al caso di specie);
c) se pur a fronte delle suindicate modifiche normative per gli appalti nel settore dei beni culturali debba continuare a ritenersi applicabile l’art. 148, comma 6, considerando la stessa come normativa speciale (con il conseguente obbligo di applicare nel caso concreto di cui sopra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).

Nel richiamare il parere n.664, si chiede il seguente chiarimento:
1. nell’ambito di una procedura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è possibile prevedere “unicamente” criteri di valutazione dell’offerta tecnica di natura numerica e tabellare, caratterizzati da una valutazione oggettiva attraverso la previsione di formule matematiche o valori predeterminati (es ON/OFF)?
2. In caso di risposta positiva al quesito n.1, la stazione appaltante deve comunque nominare una commissione giudicatrice o può, invece, demandare l’attività di calcolo del punteggio al RUP?

Si chiedono delucidazioni circa la possibilità di ammettere l’integrazione postuma dell’offerta tecnica per un operatore economico che l’abbia presentata incompleta. Si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
- la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza sta attualmente espletando una procedura aperta in modalità multi-lotto per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia in favore di diversi Comuni, nelle more dell’espletamento della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore in ambito regionale, Città Metropolitana di Milano. La Città Metropolitana di Milano ha pubblicato il bando sulla GUUE del 23/12/2016 e sulla GURI n. 150 del 28/12/2016; le previsioni ad oggi di chiusura del procedimento di gara sono slittate ad aprile 2021 (data stimata di attivazione);
- con riferimento all’offerta tecnica e all’obbligo di allegare l’elenco contenente l’indicazione di tutti i prodotti di pulizia che il concorrente si impegna ad utilizzare, il disciplinare di gara prevede:
• tali prodotti devono, a pena di esclusione per irregolarità ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), essere conformi alle specifiche tecniche relative ai criteri ambientali minimi di cui al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del d.m. 24 maggio 2012.
• Per i sottoelencati prodotti, il concorrente:
1. per ciascun prodotto della categoria 5.3.1, fornisce le informazioni di cui al punto 6.1.9 e, per i prodotti privi di marchio europeo Ecolabel, presenta l’allegato A, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.1.1 a 6.1.8 del d.m. 24 maggio 2012;
2. per ciascun prodotto delle categorie 5.3.2 e 5.3.3, fornisce le informazioni di cui al punto 6.2.10 e presenta l’allegato B, al fine di attestare la rispondenza alle specifiche di cui ai punti da 6.2.1 a 6.2.9 del d.m. 24 maggio 2012;
- alla fase di apertura delle offerte tecniche sono stati ammessi n. 115 operatori economici;
- dall’analisi delle offerte tecniche avviata dalla Commissione Giudicatrice, si è rilevato che:
1. alcuni operatori economici non hanno presentato né l’Allegato A né l’Allegato B richiesti dal citato d.m. sui CAM, né le schede tecniche dettagliate, ma si sono limitati a riprodurre un elenco sommario dei prodotti;
2. alcuni operatori economici, pur non avendo presentato né l’Allegato A né l’Allegato B richiesti dal d.m. sui CAM, hanno prodotto le schede tecniche dettagliate;
3. i prodotti indicati nelle offerte sono, pressoché, identici per tutti gli operatori economici, sicché vi è la possibilità di desumere la conformità degli stessi comparando i dati effettivamente risultanti dalle varie offerte tecniche o in subordine facendo una ulteriore valutazione qualora il concorrente abbia prodotto le schede tecniche dei singoli disinfettanti e delle cere, in relazione ai quali il d.m. sui CAM richiede l'obbligo di produzione dell'allegato B;
4. altro aspetto è legato al fatto che i prodotti di cui i concorrenti trattano sono sempre gli stessi ed è stato evidenziato che ad esempio alcune cere, ISO Di TIPO 1, sarebbero equivalenti alle ECOLABEL; tuttavia il d.m. sui CAM al di fuori della ECOLABEL non riconosce altro.
Tutto ciò premesso, si chiede se la Commissione Giudicatrice possa/debba:
• ritenere sufficiente la documentazione presentata dagli operatori, almeno nel caso di cui al punto 2) e comunque in tutte le ipotesi in cui si possa verificare sul piano sostanziale il rispetto dei CAM;
• applicare l’istituto del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice, analogamente a quanto stabilito ad esempio da una sentenza del Tar Sicilia (Tar Sicilia, Catania, sezione IV, sentenza n. 1137/2018), che, pronunciandosi su un caso analogo, ha disposto la possibilità di attivare il sub-procedimento del soccorso istruttorio al fine di integrare l’offerta, a condizione, però, che non ne vengano modificati o alterati i contenuti;
• procedere con l’esclusione degli stessi per incompletezza dell’offerta presentata nel caso di cui al punto 1) o in ogni caso.
Si chiede quindi supporto legale per dirimere la questione e procedere nel modo più corretto, in applicazione delle norme vigenti e dei principi comunitari.

In un'RdO MEPA relativa ai servizi in oggetto per la fascia tra i 75.000 ed i 214.000 euro + IVA, occorre utilizzare il criterio di aggiudicazione con OEPV eventualmente anche semplificato tramite criteri di valutazione ON/OFF e/o valutazioni di punteggi aggiuntivi incrementali con gradazione a scalare dell'offerta tecnica. Tutto ciò premesso, nell'ambito della L. 120/20, come dev'essere ripartita in percentuale l'offerta tecnica rispetto a quella economica? È possibile arrivare ad impostare la gara con un 50% di ciascuna di esse? Quali sono i limiti massimi sui quali poter ragionare?

Nell'ambito delle gare sopra soglia comunitaria riferite ai lavori la Stazione Appaltante (SA), avvalendosi di quanto previsto fino al 30/06/2023 dalla L. 120/20 Semplificazioni e smi, può utilizzare sia le procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice ma anche quelle meno complesse di cui all'art. 60 (Es.: procedura ristretta), in base all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento nonché in presenza degli eventuali presupposti previsti dal Codice con riferimento alle singole procedure.
In tale contesto si chiede se l'SA possa utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il più gestibile prezzo più basso in analogia a quanto già permesso per le procedure di lavori sotto soglia oppure sia obbligatoria l'adozione della più complessa OEPV. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nell'ambito delle gare sopra soglia comunitaria riferite ai lavori la Stazione Appaltante (SA), avvalendosi di quanto previsto fino al 30/06/2023 dalla L. 120/20 Semplificazioni e smi, puo' utilizzare sia le procedure aperte di cui all'art. 60 del Codice ma anche quelle meno complesse di cui all'art. 61 (Es.: procedura ristretta), in base all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento, nonché in presenza degli eventuali presupposti previsti dal Codice con riferimento alle singole procedure.
In tale contesto si chiede se l'SA possa utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il più gestibile prezzo più basso in analogia a quanto già permesso per le procedure di lavori sotto soglia oppure sia obbligatoria l'adozione della più complessa OEPV.

A chiarimento di quanto indicato nel parere in oggetto si chiede quanto segue: 1 - effettuata una semplice richiesta di preventivi tramite RdO MEPA entro gli importi previsti per l'affidamento diretto e non inquadrando tale procedura come negoziata sia nella documentazione amministrativa dell'RdO che nella determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/16 la Stazione Appaltante, ottenuti un determinato numero di preventivi sulla piattaforma, NON deve procedere alla stipula dell'RdO MEPA col migliore di essi? 2 - dovrà chiudere la procedura di RdO MEPA senza aggiudicazione definitiva attivando un'ulteriore procedura di Trattativa Diretta MEPA con la ditta offerente il miglior preventivo nell'ambito della predetta RdO? 3 - oppure è invece possibile stipulare direttamente l'RdO MEPA col miglior preventivo ricevuto, ritenendo tale operazione di stipula quale la finalizzazione di una trattativa diretta (seppur avviata con RdO MEPA come semplice richiesta di preventivi)? Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 95, comma 3, lett. b-bis) del Codice, prevede l'utilizzo dell'OEPV per l'affidamento di "....forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, caratterizzate da notevole contenuto tecnologico....". Poiché tale dicitura appare generica e passibile di differenti interpretazioni, si chiede se possa essere condivisibile l'identificazione di tali prodotti con quelli riferiti ai settori ad alto contenuto tecnologico, individuati dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nella classifica OCSE-Eurostat SITC (Standard International Trade Classification) revisione n. 4 (ultima revisione ad oggi effettuata). In tale catalogazione i beni high-tech vengono suddivisi, ciascuno con uno specifico codice di cinque cifre, nei seguenti nove gruppi: aerospazio, armamenti, chimica, computer-macchine per ufficio, apparecchi elettrici, elettronica-telecomunicazioni, apparecchi non elettrici, farmaceutica e strumenti scientifici. Il poter fare affidamento su un inequivocabile criterio di identificazione consentirebbe di individuare, con immediatezza, il corretto criterio di aggiudicazione da adottare nell’ambito degli affidamenti di appalti pubblici per tali peculiari tipologie di forniture. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L'art. 95, comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 impone, per le gare impostate col criterio d'aggiudicazione OEPV, il limite del 30% per l'offerta economica ed il 70% per quella tecnica. Nell'andare a disciplinare quest'ultima, sarebbe possibile riservare una parte del punteggio da attribuire con criteri on/off, per l'eventuale possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice (Es.: possesso di ISO 9001 più 5 punti, ISO 14001 più 6 punti, ISO 14064-1 più 2 punti etc.)? Oppure tale ragionamento non sarebbe attuabile poiché, tali certificazioni, servono già per poter abbattere il valore del deposito cauzionale definitivo che la ditta aggiudicataria dovrà versare?

Si chiede di conoscere se, alla luce dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, sia consentito l’appalto di lavori su beni culturali di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo III del D.Lgs. n. 50/2016 di importo superiore a 500.000,00 euro, ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indifferentemente col criterio del minor prezzo o quello del migliore rapporto qualità-prezzo, a scelta della stazione appaltante.

Buongiorno,
si chiede se in caso di aggiudicazione con il criterio dell'o.e.v. di cui all'art. 95 comma 7 (costo fisso, solo in base a criteri qualitativi) trova applicazione l'art. 97 comma 3 (congruità delle offerte i cui punteggi superano i quattro quinti dei corrispondenti punti attribuibili.

Nell'ambito delle procedure negoziate relative ai lavori, sarebbe possibile selezionare gli operatori economici (OE) da invitare alla gara, estrapolandoli unicamente dall''unica categoria dei Consorzi Stabili? Oppure esiste una norma in base alla quale occorre diversificare la tipologia degli OE da invitare, scegliendoli non solo da una categoria ma anche da altre (Es.: cooperative, spa, srl, etc.)? In sintesi: può la Stazione Appaltante (SA) in una procedura negoziata di lavori entro la soglia comunitaria, attualmente stabilita in € 5.382.000 + IVA, selezionare sul MEPA utilizzato quale albo fornitori direttamente 5 oppure 10 Consorzi Stabili, applicando il principio della diversa dislocazione territoriale? In tal modo l'SA potrebbe sfruttare un duplice vantaggio in termini semplificativi: il primo, sarebbe il "cumulo alla rinfusa" dei requisiti d'idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate mentre il secondo riguarderebbe la peculiarità che, a prescindere della consorziata che effettuerà i lavori o parte di essi non si figurerà mai un subappalto, coi relativi sgravi che ne conseguono (Es.: non vi sarebbe alcun deposito del contratto di subappalto da dover disciplinare e controllare, né la verifica delle capacità tecnico economiche delle ditte subappaltatrici, non sussisterebbe alcun pagamento diretto al subappaltatore da dover eseguire etc.). Si chiede un autorevole parere a riguardo significando che, ad avviso della scrivente SA, parrebbero non sussistere norme impeditive ad attuare quanto indicato. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Con la presente si richiede a codesta spettabile Amministrazione se il disposto di cui all’art. 57, nella parte in cui prevede che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, [omissis] devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate TRA L'ALTRO a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore” imponga la contestuale presenza di tutte le tipologie di clausole sociali indicate, ovvero se la locuzione “tra l’altro” debba interpretarsi nel senso di consentire alla SA di assolvere alle finalità della norma inserendo solo alcune delle summenzionate clausole.
Si richiede, inoltre, se il riferimento a "bandi di gara" "avvisi" e "inviti" consenta di interpretare la norma nel senso della inapplicabilità alle procedure di affidamento diretto rispetto alle quali non ricorre nessuno dei predetti atti. (EP)